Regolamento

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca


Articolo 1 - Ambito di applicazione

  1. Questo Regolamento disciplina il funzionamento dei Dottorati di Ricerca (Corsi e Scuole) con sede amministrativa presso l'Università di Roma "La Sapienza", nonché la partecipazione a Dottorati di Ricerca attivati presso altre sedi universitarie.
  2. I Corsi di Dottorato hanno durata triennale.
  3. La frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad altro Dottorato, a Corsi di Laurea di qualsiasi livello, a Scuole di Specializzazione e a Master di I e II livello.

 

Articolo 2 - Requisiti e condizioni per l'istituzione dei Corsi

a) la validità scientifica del progetto e la coerenza del programma formativo del Corso con gli obiettivi del progetto;

b) la presenza di un Collegio di Docenti, in servizio presso l’Università “La Sapienza”, non inferiore a dieci (salvo quanto previsto per i consorzi e i dottorati internazionali), con documentata e qualificata produzione scientifica nelle tematiche di riferimento del Corso nel quinquennio precedente la proposta di attivazione o di rinnovo.

  1. I Dottorati di Ricerca sono istituiti dal Rettore con proprio decreto, su delibera del Senato Accademico, sentita la Commissione di cui all'art. 7, comma 2 del presente regolamento. In particolare:

    a) in caso di nuova istituzione i corsi sono proposti dai Dipartimenti o dalle Facoltà (o strutture assimilate), previa verifica di adeguate risorse umane e finanziarie;

    b) in caso di rinnovi le proposte sono presentate dal coordinatore, sentito il Collegio del Dottorato e informata tempestivamente la struttura originariamente proponente.

  2. L’approvazione dei corsi di dottorato è subordinata alla verifica e alla valutazione dei seguenti elementi:
  3. Un Corso di Dottorato non può essere attivato con meno di tre posti; eventuali deroghe dovranno essere specificamente motivate; in ogni caso il numero delle borse, comunque finanziate, non potrà essere inferiore a due.

 

Articolo 3 – Convenzioni con altre Università ed altri Enti

1. Convenzioni con altre Università

a) i Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università di Roma "La Sapienza", anche in convenzione con altre Università in numero complessivo non superiore a cinque sedi. I rapporti tra le Università dovranno essere regolati da apposite convenzioni.
Per quanto riguarda le risorse, la costituzione e la gestione di tale tipo di Dottorati tra Università ci si ispira al criterio della reciprocità.

b) i Dottorati convenzionati di cui alla lettera a) con sede amministrativa presso l’Università “La Sapienza” potranno essere attivati solo a condizione che le altre Università finanzino almeno una borsa di studio ciascuna.

c) ai fini dell’approvazione delle proposte di rinnovo e/o nuova istituzione, nella determinazione del numero minimo di 10 componenti del collegio di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) saranno considerate solo le sedi convenzionate che si impegnano a finanziare borse aggiuntive per il ciclo pertinente.

d) la partecipazione dell’Università “La Sapienza” a dottorati con sede amministrativa presso altre sedi può essere attivata mediante stipula di apposita convenzione. L’apporto di borse da parte della Sapienza è determinato, anno per anno, dal Senato Accademico sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Commissione di cui all’art. 7 comma 2, cui le strutture interessate dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno corredate dall’approvazione del Consiglio della struttura proponente e dalla documentazione relativa alle performance pregresse del Dottorato consortile.

2. Convenzioni con enti esterni

a) I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università di Roma "La Sapienza" anche in collaborazione con enti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica, di personale, nonché di strutture e attrezzature idonee.

b) Tali collaborazioni dovranno essere regolate da apposite convenzioni che disciplinano le modalità di partecipazione anche finanziaria degli enti al Dottorato di ricerca.

c) Gli enti che partecipano ad un Dottorato di ricerca si impegnano a finanziare almeno una borsa di studio per l'intera durata del Dottorato.

d) Le proposte di convenzione o di loro rinnovo devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno, unitamente alle domande di cui all'art. 7 del presente Regolamento e le relative convenzioni devono essere perfezionate entro il 30 aprile di ogni anno. Le proposte di convenzione con enti pubblici o privati dovranno essere accompagnate dalla documentazione atta a consentire la valutazione dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma.

 

Articolo 4 - Collegio dei docenti

  1. Il Collegio dei Docenti è costituito da professori di ruolo e fuori ruolo e ricercatori, anche non confermati, in servizio presso l’Università “La Sapienza”. Nessun componente può far parte di più di un Collegio.
  2. La costituzione del Collegio, in prima attivazione del corso, è definita nella relativa proposta. Successivamente le variazioni nella composizione del Collegio dei docenti sono determinate dal Coordinatore del Corso, su delibera del Collegio stesso. Le variazioni predette sono comunicate ai Dipartimenti interessati che ne prendono atto e al Settore Dottorato.
  3. In aggiunta ai componenti che contribuiscono al numero minimo di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) possono far parte del Collegio con parità di funzioni rispetto agli altri membri anche professori e ricercatori estranei a “La Sapienza” e studiosi, italiani o stranieri, operanti presso strutture o enti di ricerca. La partecipazione di professori e ricercatori estranei alla Sapienza non può essere superiore al 25% rispetto al numero dei componenti del Collegio appartenenti alla Sapienza (salvo i casi di dottorati in convenzione e internazionali).
  4. Il Collegio determina le linee guida delle strategie formative del Dottorato, approva le ammissioni agli anni successivi al primo - previa valutazione del lavoro dei dottorandi - approva le scelte relative alle tematiche di tesi e la designazione del supervisore o dei supervisori, valuta i progressi nella preparazione delle tesi, delibera motivatamente in merito alle esclusioni e alle sospensioni dei Dottorandi dalle attività, nonché in merito all’ammissione all’esame finale e approva una relazione, da trasmettere insieme alle tesi e alle eventuali relazioni dei supervisori, alla Commissione di valutazione finale.
  5. Il Collegio elegge tra i suoi componenti a tempo pieno, come specificato al comma 1, un Coordinatore. Il Coordinatore dura in carica 3 anni e non può essere immediatamente rieleggibile per più di una volta. Il coordinatore presiede le riunioni del Collegio, sottopone proposte ad esso e dà attuazione alle sue determinazioni, amministra i fondi di funzionamento del dottorato, stabilisce nel dettaglio le attività formative, predispone le proposte di rinnovo, sentito il collegio, e provvede a tutte le esigenze non esplicitamente previste perseguendo la migliore funzionalità e qualità delle attività di Dottorato. Il coordinatore autorizza i dottorandi a svolgere le loro ricerche all’estero, nei limiti consentiti.
  6. Alle riunioni del Collegio possono partecipare su invito del coordinatore, senza diritto di voto, studiosi coinvolti nelle attività formative del Dottorato.

 

Articolo 5 - Obiettivi formativi

  1. Gli obiettivi formativi dei Corsi di Dottorato devono essere ampi, coerenti e motivati, in linea con gli orientamenti scientifici di frontiera nel campo prescelto, o nei campi prescelti in caso di dottorato multidisciplinare. I programmi formativi devono essere chiaramente definiti e coerenti rispetto agli obiettivi formativi e concretamente verificabili.
  2. La formazione del Dottore di Ricerca può comprendere un eventuale periodo di studio all'estero e l'effettuazione di stages presso enti pubblici e privati per periodi di durata complessivamente non superiore alla metà della durata del Corso di Dottorato.

 

Articolo 6 – Posti di Dottorato, borse di studio, contributi, esoneri e spese di funzionamento

1. Posti e Borse - L'Università conferisce i posti di Dottorato e le borse studio in conformità ai seguenti criteri:

a) i posti sono assegnati previa valutazione comparativa del merito.

b) le borse disponibili sono attribuite secondo l’ordine della graduatoria concorsuale. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica equivalente determinata ai sensi della normativa vigente;

c) l'importo delle borse di studio di Dottorato non può essere inferiore a quello determinato dalla normativa vigente;

d) Al fine di attrarre i migliori candidati fuori sede dall’Italia e dall’estero l’importo delle borse di cui alla precedente lettera b) può essere maggiorato, per i vincitori in graduatoria, su proposta del Collegio di Dottorato e delibera del Consiglio di Dipartimento presso il quale sono disponibili i fondi, derivanti da entrate autonome, che assicurano la copertura finanziaria del provvedimento. Il Consiglio di Dipartimento, nel deliberare in merito a tale maggiorazione, provvederà anche a fissare i criteri per l’attribuzione della stessa qualora si debba procedere a valutazioni comparative tra più candidati. La maggiorazione della borsa verrà corrisposta ai candidati previo trasferimento sul B.U. dei fondi necessari.

e) Ai sensi del D.M. 224/99, il numero di borse di studio conferite dalle Università su fondi comunque reperiti è almeno pari alla metà dei posti di Dottorato messi a concorso per ciascun Corso.

f) l'erogazione della borsa di studio è dovuta per l'intera durata legale dei Corso. Per gli anni successivi al primo la borsa deve essere riconfermata previa verifica dei requisiti per la fruizione della stessa e subordinatamente all’ammissione all’anno successivo da parte del Collegio dei Docenti. Non possono essere attribuite borse per periodi parziali a seguito di rinunce di altri vincitori.

g) In caso di sospensione del dottorando dal Corso di Dottorato o di esclusione dallo stesso o di incompatibilità sopravvenuta non è dovuta l’erogazione della borsa;

h) il pagamento della borsa di studio è effettuato mensilmente;

i) l'importo della borsa di studio è aumentato del 50% per l'eventuale periodo consentito di soggiorno all'estero; j) il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di Dottorato è fissato in € 16.000 ed è aggiornabile con decreto del Rettore; k) i casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente;

l) in caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'anno accademico o sua frazione.

2. Tasse universitarie

a) Gli iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione e le tasse universitarie. Con riguardo alla determinazione delle tasse universitarie si applica quanto disposto annualmente dal Manifesto degli studi. Agli studenti iscritti a Corsi di Dottorato di Ricerca si applicano le tasse previste per le Facoltà appartenenti al primo gruppo.

b) I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università, nonché quelli che conseguano una borsa erogata per l'intera durata del ciclo da qualsiasi ente privato o pubblico anche estero; sono esonerati delle tasse di cui alla lettera a) ma non dal pagamento della tassa di iscrizione;

c) Contestualmente all’ammissione al 2° anno di Corso, i Collegi possono esonerare dal pagamento delle tasse dottorandi iscritti senza borsa che siano risultati particolarmente meritevoli. I criteri per l'esonero dovranno essere prefissati dagli stessi Collegi. I dottorandi esonerati dai Collegi al pagamento delle tasse sono comunque tenuti al pagamento della tassa di iscrizione.

3. Funzionamento dei Dottorati

a) L'Università determina per ciascun anno l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio tenendo conto anche dei fondi acquisiti mediante convenzioni con enti pubblici/privati e altre sedi Universitarie;

b) L’Università determina, altresì, l’ammontare del contributo di funzionamento in favore dei Corsi di Dottorato da utilizzare per attività esclusivamente destinate al buon funzionamento del Corso di Dottorato, per coprire le esigenze di mobilità dei dottorandi ad esso iscritti e per far fronte alle spese connesse allo svolgimento dei concorsi e delle prove finali.

 

Articolo 7 - Attivazione dei dottorati

  1. Le proposte di istituzione dei Corsi di Dottorato di cui all'Art. 2, comma 1, lettere a) e b) del presente regolamento, vanno presentate entro il 31 gennaio di ciascun anno. Le proposte si adegueranno, nel contenuto e nel formato, alle linee guida approvate dal Senato Accademico, sulla base delle attività indicate nei successivi commi 3 e 4.
  2. Esse sono valutate da una Commissione istruttoria, nominata dal Rettore, su proposta del Senato Accademico. La Commissione dovrà concludere i suoi lavori entro il 15 aprile di ciascun anno, proponendo al Senato Accademico una ripartizione, tra le proposte valutate meritevoli di accoglimento, dei posti e delle borse rese possibili dagli stanziamenti di bilancio, sulla base delle linee guida di cui al precedente comma, delle indicazioni ministeriali nel trasferimento dei fondi per le attività di dottorato e delle esigenze di riequilibrio.
  3. La predetta Commissione, limitatamente alle questioni attinenti le attività di Dottorato, assolve i compiti previsti dal D.M. 224 del 30.4.99, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1 ed eventuali successive modificazioni; essa collabora altresì con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, su sua richiesta, per la relazione di cui al comma 2 dell'art. 3 del suddetto decreto ministeriale.
  4. La predetta Commissione, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione di Ateneo, cura l’attivazione di sistemi di valutazione relativi alla permanenza dei requisiti di idoneità di cui al comma 2 dell'art. 2, alla rispondenza dei singoli Corsi agli obiettivi formativi di cui all'articolo 5, anche in relazione agli sbocchi professionali ed al livello di formazione dei dottorandi.
  5. L'istituzione dei Corsi è comunicata tempestivamente al Ministero dal Rettore dell'Università che trasmette altresì al Comitato Nazionale per la Valutazione dei Sistema Universitario una relazione annuale sugli esiti dell'attività di valutazione di cui al comma precedente.

 

Articolo 8- Condizioni e modalità di accesso

  1. Possono accedere al Dottorato di Ricerca coloro che al momento della scadenza indicata nel bando (ovvero al 31 ottobre dell’anno del bando), siano in possesso di laurea di Vecchio Ordinamento o di laurea specialistica o magistrale o di analogo titolo accademico, anche se conseguito all'estero e riconosciuto equipollente dal Collegio dei Docenti ai soli fini dell'ammissione al Corso di Dottorato.
  2. Ciascun Collegio può determinare, in tempo utile per la pubblicazione del bando, specifiche modalità e criteri per l'ammissione ai Corsi di Dottorato rispettando comunque principi di selettività e trasparenza nonché un'idonea valutazione comparativa dei candidati.
  3. In assenza di specifiche modalità e criteri, le prove di ammissione si svolgeranno con prove scritte e orali, valutate dalle Commissioni giudicatrici di cui al successivo Art. 9, salvo quanto previsto dal comma 4 per gli studenti stranieri.
  4. Gli studenti stranieri, aventi i requisiti di ammissibilità di cui al comma 1, che non intendono concorrere alle borse di studio bandite da la “Sapienza”, ovvero agli incrementi previsti dall’art. 6 comma d), possono richiedere di essere valutati per l’ammissione in soprannumero. A tal fine i candidati devono presentare regolare domanda nei tempi e nei modi indicati nel bando indicando nella stessa che intendono essere valutati per l’ammissione in soprannumero e sono, altresì, tenuti a produrre, contestualmente alla domanda, la documentazione sui percorsi formativi e sui risultati conseguiti nelle forme legalmente previste come indicato nel bando concorsuale. Essi possono chiedere di essere valutati su dossier e/o tramite colloquio. Il dossier deve contenere ogni evidenza atta a consentire una valutazione delle potenzialità scientifiche del candidato/della candidata e, in particolare, un adeguato progetto di ricerca (scritto in italiano o inglese o francese). Il colloquio sarà invece, di norma, contestuale allo svolgimento della prova orale degli altri candidati. Il Coordinatore, sentito il Collegio, può respingere la domanda di ammissione in soprannumero ovvero accoglierla, fissando in tal caso, nel rispetto del precedente comma 2, la procedura cui la Commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 9 dovrà attenersi. Resta fermo, per gli stranieri ammessi in soprannumero che non siano titolari di borsa di studio erogata da Enti italiani o esteri per la frequenza del Corso di Dottorato, l'obbligo del pagamento delle tasse universitarie.
  5. I criteri e modalità di cui al precedente comma 2, adottati ai fini delle prove di ammissione, sono resi pubblici sia mediante pubblicazione sui siti web della struttura e/o della Sapienza che mediante affissione nell'albo della struttura in cui si incardina il Corso di Dottorato. Il Bando di concorso indica quali Corsi hanno un proprio autonomo disciplinare di ammissione. Sarà comunque cura dei candidati informarsi presso le singole strutture sui contenuti del disciplinare in materia di ammissione al Dottorato, se esistente.
  6. Il bando di concorso per l'ammissione è emanato dal Rettore dell'Università, che dispone anche la pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e la comunicazione al Ministero. Il Bando di concorso indica:

    a) il numero dei candidati da ammettere a ciascun Corso di Dottorato di ricerca;
    b) il numero e l'ammontare delle borse di studio;
    c) per i Dottorati articolati su più curricula, la ripartizione dei posti e delle borse sui rispettivi curricula, ove appositamente indicata;
    d) l’ammontare delle tasse a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento;
    e) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
    f) la data e il luogo di svolgimento delle prove concorsuali, ove già fissati; ovvero le modalità di convocazione dei candidati.

     
  7. Il bando di concorso dovrà essere pubblicato, di norma, entro il 15 giugno di ogni anno. I concorsi di ammissione dovranno essere espletati entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del bando. Il mancato rispetto di questo termine costituirà elemento di valutazione negativa in fase di attribuzione dei posti e delle borse negli anni successivi.
  8. Il numero di posti di cui al precedente comma 6, lettera a), è maggiorato per ogni studente straniero ammesso in soprannumero, di norma, fino a un terzo. Tali posti possono essere ulteriormente maggiorati, sempre nella misura di un terzo, per ogni titolare di assegno di ricerca che abbia superato le prove di ammissione.
  9. I candidati utilmente collocati nella graduatoria perfezioneranno la loro iscrizione secondo le modalità rese note sul sito web dell’Università e all’albo del Settore Dottorato di Ricerca. Previo accordo col Coordinatore del Corso, nelle more del perfezionamento delle pratiche amministrative, i vincitori possono iniziare la loro attività.

 

Articolo 9 - Commissioni giudicatrici per il concorso d'ammissione

  1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca sono nominate con decreto del Rettore o suo delegato e sono composte da non meno di tre membri titolari e tre supplenti scelti fra professori e ricercatori di ruolo, anche di altre Università italiane e straniere, aventi competenza specialistica nei settori cui si riferisce il Corso. Nel caso di Dottorati in convenzione con enti di ricerca pubblici o privati, attivati ai sensi dell’art. 3 comma 2, le Commissioni possono inoltre essere integrate da un ricercatore operante presso tali soggetti con parità di funzioni rispetto agli altri membri.
  2. I componenti della Commissione sono scelti dai Consigli delle strutture proponenti tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti. Per qualsiasi tipo di dottorato, ivi compresi di Dottorati internazionali disciplinati nei successivi articoli, non si può far parte della Commissione per due volte consecutive.

 

Articolo 10 - Svolgimento dei Corsi

  1. Gli obblighi ed i diritti dei dottorandi sono determinati dai Collegi dei docenti. I Collegi possono concedere ai dottorandi la possibilità di effettuare attività didattica integrativa nei Corsi di Laurea, non in contrasto con la formazione alla ricerca, fissandone le modalità di svolgimento. Tale attività può comprendere esercitazioni, seminari e tutorato per un totale massimo di 50 ore annue e non deve comprendere la partecipazione alle commissioni di esami di laurea né la sostituzione di docenti ufficiali. Per la parte di attività relativa alle esercitazioni, i Dipartimenti e le Facoltà potranno provvedere a compensi, nella misura da essi stabilita, i cui importi graveranno sui fondi già esistenti. Ai sensi della Legge 14/1/1999 n. 4, i dottorandi della Facoltà di Medicina possono essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale.
  2. Il Collegio, in casi di risultati insufficienti alle prove di valutazione in itinere, in caso di assenteismo ingiustificato e prolungato o di irreperibilità prolungata, ovvero se un dottorando assuma comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dalla struttura organizzativa in cui ha sede il Dottorato nei confronti di chi a qualsiasi titolo usufruisce della sua accoglienza e dei suoi servizi, può motivatamente deliberare la decadenza del dottorando dal Corso.
  3. La frequenza del corso di dottorato può essere sospesa nei seguenti casi, previa deliberazione del Collegio dei docenti:
      a) maternità;
      b) servizio militare ovvero servizio civile;
      c) opportunità di studio o di lavoro a termine che non siano incompatibili con una ripresa successiva delle attività del Dottorato;
      d) grave e documentata malattia.
  4. Qualora un dottorando decida di iscriversi ad uno dei Corsi di studio indicati all’Art. 1 comma 3 dovrà presentare al Collegio dei Docenti richiesta di sospensione del Dottorato.Nel deliberare in merito alla sospensione, il Collegio può fissare delle scadenze, condizioni o verifiche.
  5. Entro il 31 ottobre di ogni anno i Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo; entro la stessa data i Collegi deliberano in merito agli esoneri dai pagamenti dei contributi di cui all’Art. 6, comma 2, lettera c). I dottorandi dovranno effettuare l’iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno.
  6. Ogni studente di dottorato dispone di un proprio indirizzo mail messo gratuitamente a disposizione dalla Sapienza. Le comunicazioni del coordinatore o degli Uffici centrali agli studenti effettuati via mail sono valide. Eventuali comunicazioni riguardanti specifici provvedimenti amministrativi che abbiano conseguenze limitative dei diritti degli interessati saranno, invece, inoltrate con le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente.

 

Articolo 11 – Rappresentanza dei Dottorandi

  1. Limitatamente a questioni di tipo organizzativo e relative ai criteri per l’uso dei fondi di funzionamento partecipano alle riunioni del Collegio due studenti di dottorato eletti dagli studenti stessi. Tali studenti possono coincidere o meno con i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento.
  2. La rappresentanza degli studenti di dottorato nei Consigli di Dipartimento è disciplinata dai rispettivi regolamenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 5 dello Statuto dell’Università “La Sapienza”.

 

Articolo 12 - Tesi di Dottorato

  1. La tesi di dottorato consiste in una elaborazione con contenuti originali di un tema considerato dal Collegio rilevante e pertinente negli ambiti di ricerca coperti dal Corso di Dottorato. La tesi potrà essere redatta anche in una lingua straniera concordata con il Collegio e potrà contenere, anche in forma integrale, articoli del dottorando.
  2. La tesi, presentata dal candidato, dovrà essere corredata dalla valutazione del Collegio e potrà essere accompagnata dalla relazione di coloro che ne hanno operato la supervisione.
  3. I candidati, dopo la scadenza della durata legale del Corso di Dottorato, devono sottoporsi alla valutazione per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Possono essere previste due sessioni di esami finali. La prima da concludersi entro il 31 luglio. La seconda da concludersi entro il 15 dicembre. La redazione finale della tesi, su supporto informatico, corredata dalla presentazione del Collegio, deve essere consegnata al Settore Dottorato di Ricerca entro il 15 dicembre per la prima sessione di prova ed entro il 15 maggio per la seconda sessione, unitamente alla segnalazione del settore disciplinare per il quale i candidati optano, nel caso siano individuati più settori scientifico-disciplinari per il Dottorato ai sensi del successivo art. 12 comma 7.
  4. Su deliberazione del Collegio o su motivata richiesta del candidato, valutata ed accolta dal Collegio sulla base di motivazioni scientifiche e di opportunità generale, il sostenimento dell'esame finale può essere prorogato oltre il termine della durataregolare del ciclo di dottorato. Il candidato che voglia fruire di proroghe deve farne apposita richiesta al Coordinatore del Dottorato almeno trenta giorni prima delle scadenze di cui al precedente comma. Il Coordinatore, acquisito il parere del Collegio dei docenti, dà tempestiva notizia delle proroghe al Settore Dottorato di Ricerca. L'eventuale rifiuto della proroga da parte del Collegio deve essere motivato; tra le motivazioni è ammissibile l'eccessiva durata della redazione della tesi, non giustificata dai progressi nella ricerca o dalla qualità dei risultati prevedibili. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del già richiamato D.M. 224, detti criteri si applicano anche ai candidati che si ripresentano non avendo superato con successo l'esame finale.

 

Articolo 13 - Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca

  1. A partire dal 1 novembre di ogni anno accademico vengono espletate le procedure per la designazione e la nomina delle Commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca. Le Commissioni restano validamente in funzione per le due sessioni di prove di cui al precedente articolo 11, comma 3.
  2. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca sono nominate dal Rettore e sono composte da tre membri scelti tra professori e ricercatori anche non di ruolo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari attinenti il Dottorato. Almeno due membri devono appartenere a Università diverse da “La Sapienza” non partecipanti al Dottorato. Della Commissione giudicatrice che valuta i candidati di un Dottorato non può far parte alcun soggetto che sia o sia stato nell’ultimo biennio membro del Collegio del Dottorato stesso.
  3. Nel caso di tesi particolarmente specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca.
  4. I membri della Commissione sono scelti dai Consigli delle strutture proponenti tra una rosa di almeno sei nominativi indicata dal Collegio dei docenti, che provvederà, altresì a designare tre supplenti e gli eventuali esperti.
  5. Lo stesso docente non può far parte della Commissione per due volte consecutive.
  6. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, dei componenti la Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.
  7. Per i Dottorati multidisciplinari possono essere individuati, dal Collegio dei docenti, ciclo per ciclo, più settori nell'ambito dello stesso Dottorato e può essere pertanto prevista una pluralità di Commissioni.
  8. Nel caso di dottorati attivati in convenzione con altre sedi universitarie e di dottorati internazionali si intende che i due membri esterni di cui al comma 2 non appartengano alle strutture che risultano convenzionate o che partecipano al dottorato internazionale. In questi casi si applicano comunque le disposizioni previste dal comma 5 del presente articolo.

 

Articolo 14- Esame finale Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

  1. Il titolo di Dottore di Ricerca si consegue con il superamento dell'esame finale. L'esame finale può essere ripetuto una sola volta. Il mancato superamento della prima prova comporta una proroga automatica, il cui termine è stabilito dal Collegio, tenuto conto della data della prova.
  2. Nello svolgimento delle prove, la Commissione garantisce procedure d'esame che assicurino una idonea valutazione dei candidati e la trasparenza degli atti. A conclusione dei lavori la Commissione è tenuta ad inviare immediatamente al Settore Dottorato tutta la documentazione relativa all'esame, per consentire al Settore stesso l'avvio delle procedure connesse.
  3. Il titolo di Dottore di Ricerca è conferito dal Rettore. A richiesta degli interessati, l'Università, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze ai sensi della normativa vigente.

 

Articolo 15 – Scuole di Dottorato

  1. Istituzione
    Allo scopo di realizzare una migliore organizzazione del terzo livello di formazione universitaria, sono istituite Scuole di Dottorato. Le Scuole raccolgono al loro interno e organizzano i Corsi di Dottorato partecipanti alla Scuola stessa con l’obiettivo di valorizzare le sinergie rese possibili dal contesto culturale comune ai singoli dottorati afferenti. A tal fine, le Scuole di Dottorato promuovono, organizzano e gestiscono lo sviluppo e il coordinamento delle attività culturali, didattiche, attuali e future, comuni ai diversi Corsi di dottorato afferenti alle stesse. Le Scuole di Dottorato si propongono, inoltre, una progressiva internazionalizzazione delle attività formative e di ricerca, favorendo l’apertura a studenti stranieri e la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali. All’atto della costituzione, le Scuole indicano i Corsi di Dottorato di Ricerca alle stesse afferenti. Le proposte di istituzione di Scuole di Dottorato dovranno essere formulate dai Dottorati stessi, approvate dal Senato Accademico, previo parere delle relative strutture di riferimento (Dipartimento, Facoltà, Ateneo Federato).
  2. Organi
    Sono organi della Scuola: il Direttore della Scuola (di seguito Direttore) il Segretario della Scuola (di seguito Segretario) il Consiglio Direttivo della Scuola (di seguito Consiglio Direttivo).
  3. Direttore della Scuola
    Il Direttore rappresenta la Scuola, ne coordina le attività, presiede il Consiglio Direttivo. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta degli stessi. L’incarico di Direttore ha durata triennale e non è consecutivamente rinnovabile.
  4. Consiglio Direttivo della Scuola
    Il Consiglio Direttivo è costituito dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola. Il Consiglio Direttivo, nella piena salvaguardia dell’autonomia scientifica e culturale ottorato, svolge le seguenti attività:
    -elegge il Direttore;
    -individua le linee di sviluppo generali della Scuola dei singoli Corsi di Dottorato;
    -favorisce il periodico confronto di idee ed esperienze tra i diversi Corsi di Dottorato;
    -promuove il coordinamento delle attività culturali e didattiche dei distinti Corsi di Dottorato, individuando in particolare quelle che possono interessare una pluralità o la totalità di essi;
    -individua le tematiche culturali a carattere generale ed in relazione ad esse promuove ed organizza attività formative proprie ed ulteriori rispetto a quelle promosse dai singoli Corsi;
    -promuove la collaborazione didattica e di ricerca con Università, Enti, Istituzioni e Centri di Ricerca nazionali e internazionali;
    -nel rispetto del potere decisionale dell’Università, svolge una prima attività istruttoria in merito all’attivazione o disattivazione dei corsi e/o curricula e alle relative richieste dei posti e delle borse;
    -approva eventuali modifiche al Regolamento della Scuola.

    Il Consiglio delibera:
    -a maggioranza semplice per quel che concerne le attività specifiche della Scuola;
    -a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine alla nomina del Direttore;
    -con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto in riferimento alle proposte di modifiche del Regolamento della Scuola, variazioni di dotazioni, termini di finanziamento, posti e borse dei singoli corsi e curricula.

 

Articolo 16 – Cooperazione internazionale

1. L'Università di Roma “La Sapienza” promuove e agevola la cooperazione internazionale anche nel settore dei Dottorati di Ricerca. A tal fine promuove e stipula, con Università straniere, convenzioni, che definiscono le modalità di attuazione della cooperazione e l’eventuale rilascio del titolo congiunto o del doppio titolo di Dottore di Ricerca. In particolare l’Università di Roma “La Sapienza” stipula convenzioni con Università straniere per lo svolgimento di tesi di dottorato in cotutela e di Label Europeo e per Dottorati internazionali.

 

Articolo 17 – Tesi di Dottorato in co-tutela

1. Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di cotutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la preparazione della tesi effettuata in periodi alterni, pressoché equivalenti, in ciascuna delle due istituzioni;

b) la nomina di due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l’Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale. I Direttori di tesi (per parte italiana) possono appartenere ad Università diverse da “La Sapienza”.

c) la redazione e la discussione della tesi in parte nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo;

d) La Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, sarà composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni in numero pari e dovrà comprendere almeno quattro membri. I Direttori di tesi partecipano alla discussione della tesi ma non alla valutazione.

e) Ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione “tesi in co-tutela” con l’Università di……”

f) La co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il diciottesimo mese dall’inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei Docenti può autorizzare, altresì, l’attivazione della co-tutela. In questo caso, il Collegio dei Docenti dovrà tuttavia contestualmente approvare la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;

g) Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Collegio dei Docenti procederà alla valutazione dell’attività svolta anche dai dottorandi in co-tutela di tesi iscritti presso le Università partner ai fini dell’ammissione all’anno successivo.

 

Articolo 18 – Tesi di Dottorato Label europeo

1. Svolgimento di tesi di dottorato in cotutela Label Europeo Nel rispetto delle disposizioni del precedente articolo 17, qualora lo svolgimento della tesi in cotutela presenti i seguenti ulteriori elementi:

a) la nomina di due docenti stranieri non provenienti dalle Università cooperanti cui sarà richiesta una relazione scritta sulla tesi;

b) la Commissione giudicatrice, composta come indicato alla lettera d) del paragrafo 1 dell’art. 17, sia integrata da un membro proveniente da una Università straniera diversa da quella cooperante,

il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione “tesi in co-tutela Label Europeo” con l’Università di……”

 

Articolo 19 – Dottorati internazionali

a) il progetto scientifico e il piano formativo, adeguatamente strutturati e motivati, dovranno evidenziare in via specifica le motivazioni che rendono opportuna l’istituzione di un Dottorato internazionale;

b) il Collegio dei docenti dovrà essere composto da non meno di dieci studiosi, di fama internazionale e di documentata produzione scientifica valida nell’ultimo quinquennio, con una presenza bilanciata di studiosi appartenenti alle sedi proponenti. La presenza di studiosi de “La Sapienza” non potrà comunque essere inferiore a tre;

c) il Coordinatore, ovvero il Direttore Scientifico, dovrà essere eletto dal Collegio o dall’organismo di coordinamento previsto dalla convenzione;

d) l’apporto in termini di risorse materiali e finanziarie, in qualsiasi forma (borse di studio, spese di funzionamento, uso di spazi e laboratori), di ciascuna Università partecipante dovrà essere bilanciato tra le sedi, senza vincoli di destinazione quanto alla nazionalità dei dottorandi che fruiscono direttamente o indirettamente delle risorse;

e) Per le modalità di ammissione degli studenti devono essere previste procedure che assicurino una adeguata valutazione dei candidati su base paritaria e non discriminante. In particolare per l’attribuzione delle borse di studio, i relativi bandi devono essere pubblicati almeno due mesi prima dello svolgimento delle prove di ammissione sul sito del Dottorato e, per quanto riguarda quelle messe a disposizione de La Sapienza, dovranno prevedere prove scritte e orali, conformemente a quanto previsto nel presente regolamento;

f) le convenzioni dovranno indicare le modalità di composizione delle Commissioni di ammissione che dovranno essere composte da studiosi designati dalle sedi partecipanti; tali studiosi potranno anche non appartenere alle sedi proponenti. Nessuno può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;

g) Le Commissioni di valutazione finale sono composte da docenti designati dalle Università partecipanti ma appartenenti ad altre Università degli stessi o anche di altri Paesi; nessun membro può far parte della Commissione per più di una volta in un triennio;

h) per quanto non espressamente indicato, la Convenzione si ispirerà, relativamente alle attività formative, alla preparazione e alla valutazione delle tesi, ai principi e ai criteri previsti nelle disposizioni relative ai dottorati in co-tutela e di label europeo.

i) le Convenzioni non potranno avere validità superiore a tre anni, ma sono rinnovabili.

  1. Qualora il livello di armonizzazione raggiunto fra l’ordinamento universitario italiano e quello di un altro Paese o altri Paesi lo consenta, possono essere istituiti Dottorati internazionali mediante stipula di apposite convenzioni. Un Dottorato internazionale organizza unitariamente l’insieme delle attività relative alla selezione, alla formazione e alla valutazione dei dottorandi che, in aderenza ad un progetto scientifico-formativo adeguatamente elaborato e motivato, conducono al conseguimento del Dottorato di ricerca, il cui titolo viene rilasciato, disgiuntamente o congiuntamente secondo quanto indicato in convenzione, dai Rettori delle Università partecipanti.
  2. Le convenzioni dovranno essere conformi ai seguenti principi:
  3. Le proposte, sia di nuova convenzione che di rinnovo, dovranno essere corredate dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento. Gli organi de “la Sapienza” valuteranno le proposte, previo parere della Commissione istruttoria di cui all’Articolo 7, comma 2, che si esprimerà anche in merito alla congruenza della bozza di Convenzione ai criteri di cui al comma precedente nonché, in caso di rinnovo, sulla base di una relazione sullo svolgimento del dottorato e sui risultati ottenuti nel triennio precedente. L’Università “La Sapienza” potrà contribuire alle spese di funzionamento, finanziariamente o mettendo a disposizione altre risorse, ovvero con borse di studio, impegnandosi per ciascun triennio di durata della Convenzione.
  4. I Dottorati internazionali già esistenti dovranno adeguarsi alle disposizioni che precedono al momento del rinnovo della convenzione ovvero, in difetto, alla scadenza del primo ciclo successivo all’entrata in vigore del presente regolamento.

 

Articolo 20 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di Dottorato.


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