Titolo della tesi: Organizzazioni complesse e concorso di persone nei reati economici. Punti di emersione di una responsabilità di posizione dei vertici d’impresa
Le dinamiche societarie moderne costituiscono un solido banco di prova per le tradizionali categorie del diritto penale. Le problematiche ermeneutiche ed operative emergenti dalle ipotesi di responsabilità dei vertici d’impresa con riferimento ai reati economici ne sono diretta testimonianza.
La giurisprudenza tende infatti a forgiare paradigmi imputativi fondati sull’omesso impedimento del reato altrui, spesso determinanti autentiche responsabilità di posizione in capo al singolo amministratore, in aperto contrasto con lo statuto costituzionale ed in particolar modo con il principio di responsabilità per fatto proprio e colpevole. In particolare, possono individuarsi due specifiche situazioni critiche: la responsabilità dell’amministratore di diritto rispetto ai reati commessi dall’amministratore di fatto e la responsabilità degli amministratori non esecutivi rispetto ai reati commessi dagli amministratori delegati.
Del resto, l’interferenza tra le clausole di incriminazione suppletiva di cui agli artt. 40 e 110 c.p., nella loro congenita indeterminatezza, rappresenta uno strumento elastico, estremamente versatile in ottica repressiva, per superare le difficoltà probatorie che presentano le sfuggenti interazioni che avvengono tra gli apicali all’interno di organizzazioni complesse.
Si introducono così scorciatoie probatorie che semplificano il momento dell’accertamento producendo non solo un’acritica attribuzione di posizioni di garanzia e una “volatilizzazione” del nesso eziologico tra la ritenuta condotta omessa e l’evento-reato non impedito, ma anche affermazioni di responsabilità a titolo di dolo a fronte di criteri d’imputazione sostanzialmente colposi.
L’interprete è dunque costretto a confrontarsi con paradigmi imputativi inediti ed eterogenei, dove gli elementi del reato tendono a sovrapporsi tra loro o a disperdersi nella verifica processuale. A fronte di tale situazione, sono inevitabili gli espansionismi del formante giurisprudenziale a cui è affidata quella prevedibilità che costituisce l’indispensabile requisito per qualsiasi affermazione di responsabilità.