Titolo della tesi: Il diritto alla comprensione degli atti nel procedimento penale
Il diritto alla comprensione degli atti nel procedimento penale è stato analizzato sotto il particolare profilo delle garanzie linguistiche per gli alloglotti.
Premesso che innegabili esigenze di chiarezza, uniformità e pubblicità impongono che il giudizio si svolga nella lingua ufficiale dello Stato, sono due i principali settori di intervento del legislatore in materia di lingua: da un lato, la protezione delle minoranze linguistiche nazionali, dall’altro, la predisposizione di appositi strumenti per chi abbia difficoltà di comprensione attiva o passiva dell’italiano. Essi si giustificano, tradizionalmente, alla luce di due distinte rationes, entrambe di matrice costituzionale: la valorizzazione del patrimonio culturale dei gruppi minoritari storici (art. 6 Cost.) nel primo caso, l’attuazione del principio di difesa (art. 24 Cost.) senza discriminazioni di sorta (art. 3, co.2, Cost.), nell’altro.
Il confronto con le fonti e con la giurisprudenza sovranazionale potrebbe far dubitare dell’attualità di questa distinzione, dovendosi riconoscere reciproche interferenze tra i due campi, legate, principalmente, al mutamento demografico degli Stati nazionali e alla conseguente necessità di ammettere forme di protezione omogenee per i cittadini europei.
In this research, the right to understand the criminal proceeding has been analyzed with particular regard to linguistic guarantees for alloglots.
Since clarity, uniformity and publicity are undeniably required, Italian must be the official language of the proceeding.
There are two main areas in our system of positive law about languages: on the one hand, the protection of national linguistic minorities, on the other, special tools for those who have difficulties in actively or passively understanding Italian.
These mechanisms are justified, traditionally, by two constitutional reasons: the enhancement of the cultural heritage of historical minority groups (Article 6 of the Italian Constitution) in the first case, and the implementation of the principle of defense (Article 24 of the Italian Constitution), without discrimination of any kind (Article 3, paragraph 2, of the Italian Constitution), in the other. Comparing the sources and the supranational jurisprudence could cast doubt on the relevance of this distinction, because there is a mutual interference of the two fields, mainly linked to the demographic changes of national States and the need of a homogeneous protection for European citizens.