XUEWEI ZHANG

Dottore di ricerca

ciclo: XXXVI


supervisore: Oliviero Diliberto

Titolo della tesi: Sulle dottrine della contrectatio nella nozione del furto: dal diritto romano al diritto contemporaneo

Nel diritto romano, "contrectatio" rappresenta l'essenza del furto, ma i giuristi classici avevano differenti opinioni sulla sua definizione. Vi sono principalmente due dottrine: i giuristi rappresentati da Paolo la consideravano un "contatto fisico", mentre Gaio tendeva a vederla come un "intervento". Esaminando l'approccio dei compilatori del Corpus Iuris Civilis, essi cercavano di adottare la definizione di Paolo per l'intera sezione sul furto. Tuttavia, nel codice nel suo insieme, la definizione di Paolo non copre gli altri casi presi dagli altri giuristi classici. I Glossatori e Commentatori differenziano questo elemento in contrectatio vera e contrectatio interpretativa, includendo così atti senza un vero "contatto" nell'ambito del furto, risolvendo la contraddizione tra la definizione di Paolo e il codice nel suo insieme. Tuttavia, esisteva un dibattito se contrectatio fosse "contatto" o "asportazione". I giuristi germanici del XVI secolo continuavano a interpretare il furto nel diritto germanico basandosi sul diritto romano, ma hanno comunemente considerato “contrectatio” come “ablatio”. Hanno distinto la contrectatio in contrectatio vera e contrectatio ficta. Qui, i casi di “intervento su beni di altri ma già in proprio possesso” sono considerati come la contrectatio ficta. Anche se in questo periodo i giuristi germanici iniziarono a riconoscere le differenze tra il concetto romano e germanico di furto, rimasero ancora intrappolati nel quadro del concetto romano. A partire dal XVII secolo, i giuristi germanici sostennero che il concetto di furto dovesse riflettere lo spirito nazionale germanico, ma avevano opinioni diverse su quale fonte di diritto riflettesse questo spirito. Alcuni ritenevano che si dovesse cercare il concetto di furto nelle leggi scritte germaniche, mentre altri sostenevano che il concetto di furto nelle leggi scritte germaniche provenissero dal diritto romano, e quindi il concetto romano di furto potesse riflettere lo spirito nazionale germanico. Il punto focale del dibattito era se la situazione nella Constitutio Criminalis Carolina articolo 170 fosse veramente un furto secondo il diritto germanico. I primi sostengono che non lo sia, mentre i secondi ritengono che sia in linea con il concetto di furto nel diritto germanico. La dottrina che sostiene una distinzione netta tra il concetto di furto nel diritto germanico e nel diritto romano è diventata la base della dottrina attuale del furto in Germania, inoltre, la distinzione di furtum proprium e furtum improprium divenisse la base per distinguere tra il reato di furto e l'appropriazione indebita. L’elemento oggettivo del reato di furto moderno tedesco, “Wegnahme”, deriva da "ablatio" ed è diventato un elemento comune per tutti i "reati relativi al bene acquisito". Le dottrine penali cinesi sono state influenzate da ciò. Nel concetto di furto sudafricano influenzato dal diritto romano-olandese, ci sono ancora tracce di contrectatio. Tuttavia, le dottrine tedesche dell’elemento oggettivo non può più soddisfare le esigenze di protezione dei nuovi beni moderni. Si dovrebbe abbandonare la "dottrina del trasferimento materiale" e interpretare l’elemento oggettivo del furto come un "intervento illecito".

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