SI YU YUE

Dottoressa di ricerca

ciclo: XXXV


supervisore: Prof. Oliviero Diliberto / Prof. Franco Vallocchia

Titolo della tesi: LA COSTRUZIONE DELLO SCHEMA LOCATIVO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL LAVORO NEL CODICE CIVILE CINESE DALLA LOCATIO CONDUCTIO

L'oggetto della seguente indagine si focalizza su un sistema dogmatico del contratto avente ad oggetto il lavoro nel codice civile cinese, prendendo le mosse dal contratto arcaico della locatio conductio, con l'intento di risolvere le lacune del principio generale del contratto avente ad oggetto il lavoro e anche di superare la confusione del regolamento del suddetto contratto nel codice civile cinese, tenendo conto che il diritto romano fornisce delle utili basi teoriche nelle soluzioni della questione. In ordine alla disposizione del lavoro, le leggi cinesi contemplano due sistemi in cui l'attività lavorativa subordinata, specialmente manuale, è stata regolata nelle leggi speciali pubbliche, mentre il lavoro autonomo si trova nel diritto privato, ossia nel codice civile dopo la promulgazione nel 2021. Si tratta del contratto di lavoro nelle leggi speciali (Labor Contract Law of the People's Republic of China e Labor Law of the People's Republic of China), e dei contratti tipici nel codice civile cinese. Le leggi speciali regolano il rapporto di lavoro subordinato, dove vi è disparità tra le parti; il codice civile, invece, disciplina il rapporto di lavoro autonomo. In ragione di ciò, i contratti aventi ad oggetto il lavoro nel codice civile sono stati posti all’ombra del contratto di vendita, il quale costituisce modello principale di tutti contratti tipici nel codice. Di conseguenza, vi è non solo una lacuna di modello e di principio che rappresenta il contratto avente ad oggetto il lavoro, ma anche una confusione di applicazione delle regole creata dall’incompatibilità tra il contratto avente ad oggetto la cosa — il contratto di vendita — e il contratto avente ad oggetto il lavoro. Ciò posto, il libro quinto del codice civile italiano, ''del lavoro'', è piuttosto misterioso per il giurista cinese: comprende tutte le specie di lavoro, non solo il lavoro autonomo e subordinato ma anche le società e l'azienda, diversamente dal codice civile cinese dove vi è solo il lavoro autonomo ed esclude il tipo di lavoro che esiste nella sezione III ''del rapporto di lavoro '' relativa al capo I, libro quinto del codice civile italiano. Il sistema dualistico relativo al regolamento di lavoro nel diritto cinese ha recato una confusione nella disciplina del lavoro, differenziando il lavoro autonomo e il lavoro subordinato. I lavoratori nel lavoro subordinato usufruiscono dei diritti e della protezione istituite nelle leggi speciali, il lavoro autonomo, invece, è regolato soltanto dall'autonomia privata. Partendo dalla considerazione dell’opera, risalente all’esperienza storica, essa r si riferisce a due contratti specifici: la locatio conductio operarum e la locatio conductio operis. Anche se la concezione della locatio conductio in D. 19.2 o nelle poche linee che Gaio dedica alla locatio conductio (I. III 142), non è divisa in tre specie di service contract, il dibattito sull’unitarietà e la successiva tripartizione prosegue finora. In ragione di tanto, nel Capitolo I concentreremo la nostra attenzione sulla locatio conductio operarum e operis in quanto contratti che disciplinano specificamente l'attività lavorativa nell'antica Roma. Quanto alle operae, si indica un concetto romano affine che si riferisce al lavoro nel mondo attuale, per cui la terminologia delle operae e la sua regolazione mettono in luce non solo le condizioni giuridiche del lavoro, ovvero i diritti e le obbligazioni del prestatore del lavoro e del datore di lavoro, ma anche la situazione sociale del lavoro nel mondo romano. La parte successiva è dedicata all'indagine dei contratti di servizio nei codici civili dei paesi europei, diritto europeo e diritto giapponese, specialmente nel codice civile italiano. La definizione del contratto d'opera nel codice civile italiano, regolata dall’art. 2222, indica l'opera o servizio come l'oggetto di un contratto e si differenzia anche dagli altri contratti del libro V. Tale articolo svolge nell'ordinamento italiano la funzione propria svolta dal contratto del lavoro nell'ordinamento cinese. Inoltre, il service contract non è mai stato un contratto tipico nei codici civili europei dove il contratto d’opera, il contratto di mandato e il Dienstvertrag rappresentano i contratti che hanno ad oggetto l’opera. Infatti, le due proposte di contratto di servizio avanzate nel 2005 e nel 2006 durante la riforma del codice civile giapponese non sono state accettate per la difficoltà della legislazione relativa. In effetti, alla riforma del codice civile giapponese relativa alle proposte di contratto di servizio si è fatto un accenno durante il processo della codificazione cinese. La disposizione del service contract, infatti, era stata proposta in sede della codificazione cinese, è, però stata rifiutata in ragione della scarsezza di tipicità. L'ultima parte della ricerca, dunque, si concentra sul superamento di alcune ambiguità presenti nel codice civile. Esso sarà valutato rispetto alla circostanza di potersi risolvere nella costruzione dello schema locativo del contratto di servizio o piuttosto in una sistemazione delle regole dal capitolo XVII al capitolo XXVI, dall’art.707 all’art. 969 dove si collocano i contratti tipici di servizi. L'obiettivo finale della ricerca è di cercare una via per l’unificazione della disciplina in merito al rapporto di lavoro nel codice civile cinese. Ispirandosi all’esempio del contratto d’opera nel codice civile italiano, il contratto di mandato nel codice civile cinese potrebbe assumere il ruolo di modello del contratto di servizio per gli altri contratti aventi ad oggetto il lavoro. Oltre a ciò, per il superamento del limite tra due tipi di lavori, occorrerà fare riferimento al diritto del lavoratore nella costituzione. Il diritto del lavoratore è uno dei diritti fondamentali nella costituzione cinese, come lo è anche in Italia. I diritti dei lavoratori nella costituzione cinese sono, tuttavia, una petizione di principio ove gli articoli in materia di lavoro sono estremamente astratti e generali. Dunque, è innegabile che la dottrina civilistica cinese in materia di lavoro debba tenere in debito conto non solo le previsioni costituzionali che assegnano ai diritti dei lavoratori il rango di valore supremo dell'ordinamento, ma in particolare quelle relative e applicabili considerando la compatibilità del principio generale tra la costituzione e il codice civile. Tenuto conto di ciò, il modello derivante dal contenuto avente ad oggetto il lavoro nella locatio conductio del diritto romano, può rappresentare un parametro di riferimento proprio a partire della possibilità di comparazione dei due sistemi già sperimentata per i diritti positivi moderni. La possibilità della comparazione tra i sistemi storicamente non più vigenti e sistemi moderni positivi è ammessa nella scienza giuridica comparatistica. Rispetto a questi fatti secondo quanto ritenuto da Gorla, Sacco, e Gambaro, si può ritenere che la lacuna e la confusione sopra menzionate possano trovare risoluzione tramite un’indagine comparatistica storica . Tale conclusione infatti appare poter risultare non solo dalla similitudine orizzontale (corrente) tra due sistemi giuridici del diritto privato tra il diritto cinese e il diritto europeo, ossia il diritto continentale, ma anche dalla analogia verticale (storica) tra il diritto privato cinese e il diritto romano, specialmente tra la struttura contrattale del contratto di mandato oneroso e lo schema locativo merces-uti frui quale valore prodotto dall’attività lavorativa della locatio conductio operis e operarum.

Produzione scientifica

11573/1493194 - 2021 - The inclusion of people with disabilities in the labor market: comparative analysis between brazilian and chinese law
Martins Dos Santos Benevides, Camilla; Yue, Siyu - 01h Abstract in rivista
rivista: BRAZILIAN JOURNAL OF DEVELOPMENT (São José dos Pinhais PR: Instituto de Educação e Pós-Graduação em Negócios) pp. - - issn: 2525-8761 - wos: (0) - scopus: (0)

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