Thesis title: La fiscalità del trust: problematiche operative e prospettive evolutive
Il trust, istituto sviluppato nell’ambito della tradizione giuridica anglosassone di common law, rappresenta uno dei più moderni e versatili strumenti per la gestione del patrimonio, essendo connotato da una peculiare frammentazione del diritto di proprietà e dalla presenza di un rigido regime segregativo impresso sul trust fund, il quale si trova affidato alla gestione di un soggetto fiduciario definito trustee, in ragione di un specifico fine selezionato in via discrezionale dal disponente, abitualmente rappresentato dal soddisfacimento degli interessi di uno o più beneficiari.
I caratteri strutturali del trust, non riconducibili entro gli stilemi tipici della tradizione giuridica di civil law, hanno reso complessa l’assimilazione dell’istituto da parte dell’ordinamento italiano giacché esso non è inquadrabile entro uno schema operativo unitario, rappresentando un fenomeno eclettico, che coinvolge molteplici soggetti e tende ad altrettanto varie finalità.
Il presente elaborato, inserendosi nel vivace dibattitto avente ad oggetto questo istituto, si è posto l’obiettivo di indagare, in chiave critica, le problematiche annesse alla fiscalità del trust, la quale ha manifestato, sin dai primi e timidi approcci al tema da parte dell’Amministrazione finanziaria, una spiccata difficoltà a conciliarne le specificità tecniche con l’interesse fiscale dello Stato-comunità.
Invero, la chiave di lettura proposta dall’ordinamento fiscale, tanto nelle aree ove vi è stato un diretto intervento in termini di diritto positivo, quanto in quelle in cui il legislatore è risultato silente, si trova connotata da una cifra stilistica marcatamente pro Fisco, essendo guidata dalla necessità di intercettare la capacità contributiva che gravita nello schema del trust, anche a costo di sacrificare la razionalità del sistema impositivo.
L’esame condotto sulle imposte dirette, ad esempio, ha permesso di rilevare come la netta bipartizione tra trust opaco e trasparente operata dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l’art. 73 T.U.I.R. e conferito all’istituto dignità di soggetto passivo, abbia sì colto, in linea di massima, l’attitudine alla contribuzione manifestata dal trust fund, ma abbia contestualmente collocato in un’area di irrilevanza giuridica le possibili configurazioni che l’istituto può assumere sul piano materiale e che dovrebbero invece incidere, in termini di opportunità ed intensità, sul prelievo fiscale.
La fiscalità del trust, all’esito dell’ampia panoramica sviluppata nell’elaborato, è parsa così improntata ad una semplificazione sostanziale dell’istituto, inquadrato e regolamentato al netto dei profili di eterogeneità che ne costituiscono, negli ordinamenti di origine, l’aspetto maggiormente tipizzante.
L’interesse fiscale dello Stato ha quindi svolto, sino ad ora, la funzione di filtro prevalente attraverso il quale assimilare l’istituto nella materia tributaria, determinando una inevitabile frizione con valori assiologici contrapposti.
Partendo da queste considerazioni, il focus dell’indagine si è quindi spostato su di un profilo reputato cruciale: la soggettività fiscale del trust.
Le argomentazioni spese nell’elaborato, sviluppate secondo un approccio sistematicamente orientato, hanno messo in luce come la fiscalità del trust debba essere declinata, innanzitutto, in termini di soggettività plurale, valorizzando l’eclettismo ontologico dell’istituto che, sul piano tributario, può essere sintetizzato nella formula di polimorfia fiscale del trust.
Il diritto tributario ha piena autonomia nella configurazione dei propri soggetti giacché la soggettività tributaria si manifesta nella realtà giuridica, secondo le più moderne elaborazioni teoriche, ogni qual volta il presupposto d’imposta sia riconducibile ad un centro di interessi minimo, dotato di risorse proprie da destinare all’obbligazione tributaria.
Il patrimonio segregato, costituito dal trust fund, attrae e trattiene al proprio interno il presupposto oggettivo del tributo, il quale viene conseguentemente piegato ai medesimi interessi e fini, voluti dal disponente nella fase genetico-costitutiva dell’istituto, che ne giustificano l’esistenza sul piano causale.
Si perviene così ad un chiaro sillogismo argomentativo: se la rilevanza soggettiva del trust discende dalla relazione tra presupposto oggettivo del tributo e lo schema di segregazione patrimoniale adottato, e se quest’ultimo dipende, nella sua dimensione ontologica ed effettività empirica, dal fine e dagli interessi selezionati dal disponente, è allora chiaro che la soggettività fiscale del trust non possa che essere declinata in ragione di essi.
L’analisi di alcune tra le più note tipologie di trust – i.d. il trust commerciale, il trust caritatevole, il trust nudo – hanno permesso di dimostrare, agevolmente, la bontà della ricostruzione proposta atteso che le specificità tecniche manifestate da tali sub-soggettività non possono che incidere sul trattamento fiscale ad esse riservato, tanto ai fini dell’imposizione diretta che indiretta.
Le conclusioni sviluppate all’esito di questa disamina, secondo un approccio de jure condendo, permettono di sostenere fondatamente che gli indici di ricchezza espressi dal trust devono essere letti attraverso questa precisa lente prospettica di modo che la potestà impositiva esercitata dal Fisco potrà dirsi razionale poiché modellata sulla forma soggettiva che l’istituto ha assunto nel caso concreto.
La fisiologica tensione dialettica tra capacità contributiva e interesse fiscale può essere ricondotta, nel caso del trust, ad una condizione di apprezzabile equilibrio attraverso il riconoscimento della polimorfia fiscale dell’istituto.