EMANUELE GABRIELE

Dottore di ricerca

ciclo: XXXVII


supervisore: Prof.ssa Giulia Caravale
co-supervisore: Prof.ssa Paola Piciacchia

Titolo della tesi: La recente giurisprudenza della Corte suprema del Regno Unito tra sovereignty of Parliament e Rule of Law. Uno studio sulle fondamenta di un nuovo costituzionalismo britannico alla luce del diritto interno e comparato.

Scopo primario della ricerca è quello di operare una disamina delle tendenze che possono riscontrarsi nel costituzionalismo britannico a partire dalla recente giurisprudenza della Supreme Court, anzitutto (ma non solo) in tema di Brexit, analizzando in particolare il ruolo che l’organo di alta giurisdizione è venuto ad assumere nei confronti degli altri poteri dello Stato, e come queste peculiarità modifichino la forma di governo dell’ordinamento. Ritenendo che il ruolo svolto dalla Corte sia sempre più assimilabile ad un discorso di constitutional adjudication, e che tale risultato possa considerarsi come la sommatoria di un’incrementale sedimentazione di fattori interni ed esterni, contemporanei ma pure risalenti, l’inquadramento dello studio decide di adottare un approccio eminentemente diacronico. In particolare, il percorso che si svolge è operato in senso circolare, analizzando i riflessi che le riflessioni giuridiche inglesi sulla fundamental law hanno avuto sulle colonie, e come queste abbiano, di ritorno, influenzato la Madrepatria nel discorso inerente il ruolo del giudice supremo. La prima parte dell’analisi è, dunque, dedicata all’influenza che il pensiero giuridico inglese di epoca medioevale e primo-moderna ha avuto in territorio nordamericano, culla della constitutional review of legislation. Si ritiene che tale istituto sia frutto non (sol)tanto di specificità autoctone, quanto della decantazione delle riflessioni inglesi sulla superior law nella cultura giuridica coloniale. La quale, abituata alla conoscibilità degli atti delle proprie assemblee legislative da parte di attori politico-istituzionali e giurisdizionali esterni, ha infine introiettato e messo a sistema l’idea della presenza di una legge maggiore di cui gli ultimi guardiani sono i giudici. È chiaro come, nella formazione di questa concezione, abbia avuto un ruolo fondamentale tanto il pensiero cokiano, squisitamente legato all’idea del common law come garante dell’ordine costituito, quanto gli sviluppi istituzionali che hanno visto protagonista il Consiglio privato della Corona, capace di svolgere un’azione di controllo sugli atti coloniali talmente permeante e sistematica da dare un definitivo impulso all’introduzione della constitutional adjudication. Tale influenza si rinviene, altresì, nel discorso imperiale ottocentesco, coincidente peraltro con una risolutiva sistematizzazione dell’organo giudiziario di vertice, quel Judicial Committee del Consiglio privato che avrà un ruolo fondamentale (e fondante) nei confronti dei dominions che conosceranno la sua giurisdizione. L’analisi muoverà, dunque, verso lo studio della riforma giudiziaria coinvolgente l’organo imperiale, e soprattutto della giurisprudenza da questo assunta nei territori coloniali e delle eredità a questi lasciate dopo l’affrancamento dall’Impero. All’esame dell’organo giudiziario di vertice “esterno” sarà accompagnata quello della corte apicale britannica: la Camera dei Lord. In particolare, si indagheranno i motivi che hanno condotto all’istituzione dei cc.dd. Law Lords e l’azione giurisdizionale da questi assunta nel corso del Novecento, incrementalmente dedicata all’inserimento nel discorso politico, e prodromica a quella poi svolta dalla Corte suprema di Londra. Dopo l’analisi diacronica, il passo seguente consiste nell’approfondimento dello studio dei rapporti tra poteri dello Stato nei primi anni di funzionamento della Corte suprema britannica, nominalmente in quelli che precedono la giurisprudenza sulla Brexit. Si analizzano, quindi, le principali innovazioni che il Constitutional Reform Act 2005 ha comportato per il sistema giudiziario, e più in generale per le relazioni tra poteri costituzionali, anzitutto in virtù della deminutio della figura del Lord Chancellor. Lo studio, in questa fase, tenta anche di spiegare come l’istituzione della Corte suprema, nonostante la volontà del legislatore fosse quella di non legare il concetto di indipendenza a quello di autonomia del giudiziario, abbia comunque portato ad un’autodeterminazione sempre maggiore del giudice supremo, al punto che, nei confronti del ramo esecutivo del potere, i rapporti tra le due entità siano evoluti in senso competitivo, fino alla collisione scaturita dalla giurisprudenza sulla Brexit. L’esame successivo verte sull’analisi del punto di svolta vero e proprio, concretizzatosi a seguito dell’avvio del recesso del Regno Unito dall’Unione europea dopo il referendum del giugno 2016. Con i due “constitutional cases” di Miller I e Miller II la Corte suprema ha assolto le funzioni di custode dei constitutional principles, occupato nella composizione di conflitti tra poteri dello Stato, ed è entrata inesorabilmente sulla scena istituzional-costituzionale, non operando più quel self-restraint che tradizionalmente aveva visto il giudiziario esercitare le sue funzioni più come una dignified che come una effective part della Costituzione britannica. Questo fenomeno merita di essere attentamente studiato per la carica innovativa che, pur nel rispetto dei dogmi costituzionali tradizionali, sta comunque sconvolgendo la forma di governo del Regno. Insieme con la giurisprudenza in tema di Brexit, altre pronunce hanno permesso di delineare una rinnovata dialettica tra i poteri dello Stato: un esempio su tutti, la sentenza 2017 R (on the application of Unison) (Appellant) v Lord Chancellor (Respondent), con la quale la Corte ha puntualizzato i termini del rapporto tra i princìpi di sovranità parlamentare e di rule of law. Proprio la funzione ordinatrice che la rule of law ha assunto con forza continuamente maggiore negli ultimi anni risulta essere il fulcro centrale del rapporto tra Parlamento e Corte suprema (ma, lato sensu, tra potere legislativo e giudiziario). Un rapporto da cui consegue che la tradizionale interscambiabilità tra “sovranità parlamentare” e “supremazia del legislativo” debba oggi essere ricondotta ad un’adeguata distinzione tra il principio costituzionale, pur sempre valido, che inibisce il controllo di costituzionalità degli atti di Westminster, e predominio incontrastato dell’organo legislativo, oggi non più efficace in virtù non solo di una cangiante dialettica Parlamento-Governo, ma soprattutto per la possibilità da parte dell’Alta giurisdizione di farsi garante, attraverso la rule of law, del delicato equilibrio costituzionale. Nelle conclusioni dello studio appare utile generalizzare il discorso operando una comparazione sincronica con quegli ordinamenti di common law in cui, con i dovuti distinguo, sembra viversi un momento simile di stimolo costituzionale. A tal proposito si è iniziato a parlare di Commonwealth Model of Constitutionalism per intendere un discorso che si pone in posizione di terzietà rispetto alla dicotomia convenzionale tra primazia delle corti, esplicata tramite controllo giurisdizionale di costituzionalità delle leggi, e supremazia del legislativo (o, come pure è stato detto, tra legal e political Constitutionalism). Nonostante il discorso sul Commonwealth Constitutionalism prenda avvio dal tema dei diritti, e si instauri dunque all’interno del discorso sulla forma di Stato, esso non può non avere importanti ricadute anche sulla forma di governo, primariamente in un ordinamento, come quello britannico, in cui per assurgere al ruolo di garante della rule of law, il giudice di massimo grado si arroga funzioni del tutto inedite, dando il la, ancora una volta, ad un nuovo modo di concepire il rapporto tra poteri costituzionali. Le conclusioni cercano di sintetizzare, alla luce delle analisi interne e comparate, gli estremi della nuova dialettica tra poteri, e il ruolo che la Supreme Court britannica assume in questi rapporti, tentando anche di individuare una definizione che possa condensare il nuovo ruolo del giudice supremo, e tracciando delle considerazioni in merito a prospettive future di riforma e/o evoluzione.

Produzione scientifica

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